Interpello n. 1 del 23/06/2015 - Segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

La Federcoordinatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013, inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Nell'art. 2 del decreto in oggetto viene indicato che l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti all'allegato I, sono in capo a:
- gestori delle infrastrutture
- imprese appaltattrici, affidatarie ed esecutrici
e devono darne evidenza nei documenti della sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08:
- art. 17 - Documento di valutazione dei rischi, DVR e POS
- art. 26 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI
- art. 96 - Piano operativo di sicurezza, POS
- art. 100 - Piano di sicurezza e coordinamento, PSC
Come rientra la figura del Coordinatore nel decreto? Quali i suoi compiti?
Il Coordinatore per la sicurezza redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i contenuti minimi riportati all'Allegato XV del D.Lgs 81/2008.
L'Allegato XV, al punto 2.2.1 lett. b) stabilisce che il Piano deve contenere "l’analisi degli elementi essenziali di cui all’ALLEGATO XV.2, in relazione:...all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: ...b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante"
Pertanto, anche se la figura del Coordinatore per la sicurezza non è menzionata nel D. I. del 04/03/2013, non è inappropriato il riferimento all' art. 100 del D.Lgs/2008.