Formazione attrezzature di lavoro

L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, entrato in vigore il 12 Marzo 2013 ha individuato:
- le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori
- i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
Il prossimo 12 marzo 2015 scade il termine per ottemperare all'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO.
Coloro che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di un’attrezzatura prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, hanno l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015.
Ai lavoratori che non frequenteranno i corsi di aggiornamento ENTRO IL 12 MARZO 2015 verrà INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto gli operatori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro dovranno seguire la formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli )
- Pompa per calcestruzzo