Cosa cambia nel Testo Unico dopo il Jobs Act

Ciò che è cambiato viene riassunto in una recente circolare del CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - (Circ. 12 gennaio, n. 649, denominata “Le modifiche apportate dal d.lgs 151/2015 al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro d.lgs. 81/2008″).
Il documento elenca e descrive in maniera analitica i cambiamenti intercorsi con il decreto attuativo del Jobs Act.
Ecco un sintetico elenco delle modifiche analizzate dal CNI nella sua delibera-guida:
- Art. 3 - Campo di applicazione
- Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Art.12 - Interpello
- Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 34 - Servizio di prevenzione e protezione
- Art. 53 - Tenuta della documentazione
- Art. 55 - Sanzioni
- Art. 69 - Definizioni (relative alle attrezzature di lavoro)
- Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento (riferimento attrezzature di lavoro)
- Art. 88 - Campo di applicazione (riferimento cantieri temporanei e mobili)
Ritorna il comma originario dell’81/2008, inserito art. 88, comma g-bis,che prevede che il titolo IV Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.
- Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza
- Art. 190 - Valutazione del rischio