Interpello n. 5 del 24/06/2015 - Locali interrati seminterrati

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del D.Lgs n. 81/2008. Tale decreto prevede, all'art. 65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale.
L'art. 65 del D.Lgs 81/2008 regolamenta le modalità di utilizzo dei locali sottointerrati o seminterrati e al comma 3 attribuisce all'organo di vigilanza di "consentire l'uso dei locali..."
Il potere attibuito all'organo di vigilanza, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con deterimato provvedimento, i lim iti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o seminterrati, previa verifica della compatibilità di tale sercizio.
- Il provvedimento deve essere motivato
- Le lavorazioni non devono dar luogo ad emissione di agenti nocivi (art. 65 comma 3)
- Devono essere rispettate le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima ( art. 65 comma 2)
- L'orario di lavoro e le sue limitazione deve essere motivato.