In dettaglio i lavori di cui al presente progetto riguardano:
- la bonifica e lo smantellamento delle coperture in lastre di cemento amianto;
- la demolizione di tutti i manufatti esistenti
Dal punto di vista urbanistico l’area oggetto dell’intervento in progetto ricade in zona classificata dal P.I. vigente come zona “E” agricola, con le seguenti peculiarità anche solo parziali:
1) opera di degrado;
2) zona di ammortizzazione e transizione art. 46 NTO;
3) vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua;
4) in fascia di rispetto allevamenti intensivi.
I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto devono essere effettuati da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Per le imprese che si occupano della bonifica da amianto è obbligatoria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. L’ impresa per eseguire tali lavori previsti in progetto deve essere iscritta in questa categoria dell’Albo. Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici, da strutture, da apparecchi, da impianti, etc. il datore di lavoro deve predisporre il piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 smi, nel quale deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:
1) la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto;
2) la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
3) la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, tramite una certificazione di restituibilità redatta dall’appaltatore;
4) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
5) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
6) l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm3 delle seguenti misure:
- fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone l’uso durante questi lavori;
- provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;
- consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;
- la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;
- il luogo dove i lavori saranno effettuati;
- le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
- le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.